1. Dopo il comma 3 dell'articolo 202 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«3-bis. Se l'autorità giudiziaria procedente ritiene ingiustificato o immotivato l'esercizio del potere di conferma dell'opposizione del segreto di Stato, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell'autorità giudiziaria, il segreto di Stato non può essere eccepito nel corso del procedimento con riferimento al medesimo fatto».
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«4-bis. Trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 202, comma 3-bis».
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 327-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nello svolgimento delle investigazioni di cui al comma 1, all'avvocato difensore e ai soggetti da lui incaricati è sempre opponibile la speciale causa di